coniuge rinunciante all'eredità con
riserva del diritto di abitazione, competono le agevolazioni
art. 69, c.3, L. 21.11.2000, n. 342
c.m. prot. 2000/237953
art.
540, c. 2, c.c.
Quesito
Nel caso di
successione mortis causa, in cui l’unico soggetto avente i requisiti per godere
delle agevolazioni della prima casa sia il coniuge superstite, che abbia
rinunziato alla eredità, facendo espressa riserva del diritto di abitazione di
cui all’art. 540, c. 2, c.c., competono siffate agevolazioni (riferite alle
imposte ipotecarie e catastali)?
CNN
05.07.2002, Est.: Podetti
Le agevolazioni di
cui trattasi non sono limitate alla ipotesi di successione a titolo universale,
ma ad ogni acquisto gratuito, mortis causa, sia a titolo universale, sia a
titolo particolare, o inter vivos, di casa di abitazione non di lusso, purché
ricorrano i requisiti e le condizioni di legge almeno in capo ad uno dei
beneficiari.
Nella fattispecie
si assume che il coniuge superstite abbia tali requisiti. Egli, a seguito della
rinuncia alla eredità, conseguirà, avendone fatta espressa riserva, il legato
ex lege del diritto di abitazione sulla casa coniugale, sulla quale
concorreranno pertanto i diritti di nuda proprietà dell’erede e quello di
abitazione del coniuge superstite.
Ricorre quindi la
fattispecie, espressamente contemplata anche nella succitata circolare
ministeriale, del caso in cui l’immobile risulta trasferito a più beneficiari.
E in tal caso, per
la spettanza delle agevolazioni, è sufficiente che "in capo ad almeno uno
di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti in materia di
acquisto della prima abitazione dall’art. 1, c. 1, quinto periodo, della
tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131".
Pertanto le
agevolazioni c.d. della prima casa in materia di imposte ipotecaria e
catastale, nella fattispecie oggetto del quesito, competono per il valore della
casa di abitazione coniugale.