coniuge rinunciante all'eredità con riserva del diritto di abitazione, competono le agevolazioni


  

art. 69, c.3, L. 21.11.2000, n. 342

c.m. prot. 2000/237953

art. 540, c. 2, c.c.

Quesito

 

Nel caso di successione mortis causa, in cui l’unico soggetto avente i requisiti per godere delle agevolazioni della prima casa sia il coniuge superstite, che abbia rinunziato alla eredità, facendo espressa riserva del diritto di abitazione di cui all’art. 540, c. 2, c.c., competono siffate agevolazioni (riferite alle imposte ipotecarie e catastali)?

 

 

CNN 05.07.2002, Est.: Podetti

 

Le agevolazioni di cui trattasi non sono limitate alla ipotesi di successione a titolo universale, ma ad ogni acquisto gratuito, mortis causa, sia a titolo universale, sia a titolo particolare, o inter vivos, di casa di abitazione non di lusso, purché ricorrano i requisiti e le condizioni di legge almeno in capo ad uno dei beneficiari.

 

Nella fattispecie si assume che il coniuge superstite abbia tali requisiti. Egli, a seguito della rinuncia alla eredità, conseguirà, avendone fatta espressa riserva, il legato ex lege del diritto di abitazione sulla casa coniugale, sulla quale concorreranno pertanto i diritti di nuda proprietà dell’erede e quello di abitazione del coniuge superstite.

 

Ricorre quindi la fattispecie, espressamente contemplata anche nella succitata circolare ministeriale, del caso in cui l’immobile risulta trasferito a più beneficiari.

 

E in tal caso, per la spettanza delle agevolazioni, è sufficiente che "in capo ad almeno uno di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti in materia di acquisto della prima abitazione dall’art. 1, c. 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131".

 

Pertanto le agevolazioni c.d. della prima casa in materia di imposte ipotecaria e catastale, nella fattispecie oggetto del quesito, competono per il valore della casa di abitazione coniugale.